L’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia, fedele al mandato ricevuto dagli associati, si muove a tutela della esperienza forense nella giustizia amministrativa da sempre intesa quale contraltare alla supremazia del potere pubblico e rimedio contro le patologie della p.a.
Le criticità della giustizia amministrativa, dunque, per l’immediato e concreto riflesso sull’intero sistema socio-economico rendono senz’altro centrale il ruolo dell’avvocatura, non solo in ambito difensivo, ma quale impulso per l’emersione delle problematiche applicative di un complesso di norme e regole, non sempre chiaro.
Per tale ragione le iniziative dell’A.A.A.S sono state spesso svolte presso il TAR Sicilia, “casa comune” della giustizia amministrativa, ove l’Avvocato assume ruolo centrale quale protagonista, non solo quando si amministra “giustizia” ma anche nei momenti di confronto al di fuori della decisione del caso concreto.
Del resto, le stesse SS.UU, della Cassazione hanno da ultimo ribadito, “al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa” la centrale “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato, non essendovi giurisdizione “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà” (Cass, SS.UU., n. 2075/2024 e n. 2077/2024).
Tuttavia, anche nel solco dell’intendimento più volte rilanciato dal COA di Palermo, la funzione sociale dell’avvocatura non può e non deve restare confinata alla tutela del singolo nelle aule di giustizia, dovendo aprirsi alla società civile per raccordarne le istanze con i principi di legalità e democrazia e riportarle, anche in esito al fecondo confronto con la magistratura, l’accademia gli altri Ordini e gli operatori tutti, al centro dell’attenzione del dibattito politico, nel senso più alto e ampio.
Così se oggi le nuove sfide del PNRR, occupano senz’altro, l’attenzione per l’adozione di peculiari strumenti normativi e processuali e della realizzazione degli obiettivi ivi previsti, richiedendo l’individuazione di interpretazioni condivise al nuovo Codice degli appalti ed alle sempre scottanti tematiche della responsabilità contabile etc. non devono essere sottovalutate altre problematiche di sicuro interesse per l’ambiente e l’intero tessuto economico regionale, quali, per esempio, alcune “ferite aperte” in tema di edilizia.
Nel corso di alcuni incontri organizzati dall’Associazione, anche a Marsala ed Agrigento unitamente ai COA territoriali, è stato aperto un vero e proprio tavolo di riflessione in ordine alla legislazione edilizia in Sicilia tra autonomia legislativa ed incertezze legate alle difformi interpretazioni giurisprudenziali di un quadro normativo non sempre “felice”. La messa a confronto della Soprintendenza e delle amministrazioni locali, con la magistratura amministrativa e ordinaria (civile e penale) ha messo a fuoco le difficoltà applicative tra le varie giurisdizioni che convergono sulla fattispecie, lungaggini burocratiche e oscurità del dato normativo.
Specie in quanto, proprio in materia edilizia, l’ambito legislativo esclusivo della Regione Siciliana è stato oggetto di rivisitazione da parte della Corte Costituzionale tale da comportare un vero corto circuito, come nel caso del cd terzo condono di cui alla l. n. 326/2003. (Corte Cost. sent. n. 252/2022)
Peraltro, sempre in materia edilizia, come testimoniano anche i ripetuti tentativi da parte del legislatore siciliano di apportare modifiche a riordino del sistema, permangono ulteriori dubbi interpretativi in ordine anche ai precedenti condoni (1985 e 1994). Così per la corretta applicazione del vincolo di inedificabilità nei 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15 della l.r. n. 78/1976.
Ovvero se come sancito nel 1991, detto vincolo operi anche nei confronti dei privati fin dall’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, oppure se fino al 1991, il vincolo fosse rivolto esclusivamente all’amministrazioni per la “formazione degli strumenti urbanistici generali comunali …., in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B”, con conseguente applicabilità o meno del condono del 1985.
Da ultimo, proprio accogliendo le sollecitazioni di alcuni aderenti alla scrivente Associazione, il CGA ha preannunciato di voler sottoporre alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 3, della L.R. n. 15/1991 (e, in via subordinata, dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985). (Cfr. CGA nn. 57, 60, 70/2024)
Proprio in merito alla medesima problematica, l’Assemblea Regionale Siciliana sta valutando un intervento normativo al fine di chiarire una querelle della durata quarantennale.
Il deposito del provvedimento di rimessione da parte del CGA, dunque, costituirà ulteriore occasione per riflessioni e studi e così l’impatto della relativa decisione della Corte Costituzionale.
E ciò a riprova dell’importanza della sollecitazione del confronto con le istituzioni giudiziarie, le amministrazioni, le categorie di operatori e gli Ordini professionali tutti, occasioni nelle quali, al di là dell’aspetto prettamente formativo, lo stimolo propositivo di cui deve farsi interprete principale l’Avvocatura consenta l’individuazione di soluzioni chiare e comprensibili, atte a scongiurare la perdita di credibilità dell’intero sistema e restituire certezza.
Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia Avv. Giovanni Immordino


